Bonus facciate 2020: ecco le nuove agevolazioni
Il Bonus facciate porta una ventata di positività in questo triste scenario. In un momento di grave crisi per il nostro Paese, tutti i cittadini sono costretti ad affrontare i danni causati dal Coronavirus. Nel breve e nel lungo termine, si dovrà cercare di resistere ai duri colpi inferti all’economia italiana, messa in ginocchio da una guerra silenziosa. Dunque, per rialzarsi è importante andare alla ricerca di un aspetto positivo. Non sappiamo quanto ancora durerà questa fase di stallo, ma nel mentre è utile informarsi e approfondire questioni che potrebbero ritornare utili quando tutto sarà finalmente passato. Questo è il motivo per cui la Global Technique ritiene necessario fare chiarezza su un tipo di agevolazione rivolto a tutti coloro che si apprestano o, vista la situazione attuale di stop, decideranno di procedere a lavori di ristrutturazione delle facciate.
Che cos’è il Bonus facciate
Il Bonus facciate, contenuto nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020 – consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa. Dunque, si tratta di una detrazione fiscale (Irpef) per chi effettua lavori di recupero o restauro della parte esterna di un edificio. La condizione importante da rispettare per avere diritto a questo tipo di agevolazione è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968).
Zone A e B ammesse dal Bonus facciate
Pertanto, sulla base di quanto stabilito nel decreto ministeriale n.1444/1968 che detta i limiti e le regole in materia urbanistica, si può ricorrere al Bonus facciate solo nel caso di due zone territoriali:
- zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possano considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo parzialmente, lì dove la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Lavori ammessi
Per fare un po’ di chiarezza è bene tenere a mente che sono ammessi al beneficio i seguenti lavori:
- di recupero o restauro della facciata esterna;
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- di ripristino degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi;
- di rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale;
- di sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- di miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Pertanto, sono detraibili anche le spese legate al decoro urbano:
- grondaie;
- pluviali;
- parapetti;
- cornicioni.
Lavori non ammessi
Invece, sono escluse dal bonus le spese per:
- impianti di illuminazione;
- cavi TV;
- infissi.
A chi spetta il Bonus facciate
Infine, possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
- il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
- l’inquilino;
- il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.
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